La Jeko srl in qualità di partner con Lo Studio Legale Legal & Business offre un team di professionisti altamente qualificati che lavorano mettendo in sinergia le loro competenze al fine di realizzare modelli di governance sartoriali tarati sulle esigenze di ogni singola impresa. 

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Modello Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ex D.lgs 231/2001

La Jeko srl in qualità di partner con Lo Studio Legale Legal & Business offre un team di professionisti altamente qualificati che lavorano mettendo in sinergia le loro competenze al fine di realizzare modelli di governance sartoriali tarati sulle esigenze di ogni singola impresa.

In cosa consiste il servizio:

Il cliente viene seguito dalla realizzazione del modello, previa mappatura dei rischi, alla sua diffusione tra gli organi aziendali e fino alla corretta applicazione dello stesso per mezzo dell’OdV.
La Jeko srl e lo studio Legale Legal & Business si avvalgono di professionisti qualificati e con le competenze necessarie per poter ricoprire il ruolo di membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001.

FAQ

Approfondimento in materia di D.Lgs 231/2001

Il d.lgs. n. 231/2001 introduce la responsabilità penale per le persone giuridiche.
Detta responsabilità dipende dalla commissione dei reati commessi da soggetti in un rapporto di dipendenza con l’ente (amministratori, direttori d’area, dipendenti,…) ad interesse e vantaggio della società.
La società non risponde del reato se il reato è stato commesso ad esclusivo interesse di terzi o se ha applicato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui all’art. 6, ed istituito un Organismo di Vigilanza atto a verificare la corretta applicazione del modello.
Il Modello ha dunque la funzione di escludere la punibilità dell’ente.

Il novero dei reati dal 2001ad oggi si è ampliato notevolmente ed è in continua evoluzione. Ad oggi sono moltissimi gli illeciti che importano la responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001.
A mero titolo esemplificativo:
• Reati contro la pubblica amministrazione
• Reati societari
• Reati ambientali
• Reati di omicidio e lesioni colpose per violazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro
• Ricettazione, riciclaggio
• Impiego di cittadini di paesi terzi irregolari, caporalato
• Delitto informatici e trattamento illecito dei dati personali
Il novero dei reati, come detto, è in continua evoluzione e vi sono diverse proposte di legge per estenderlo anche a fattispecie quali i reati tributari.

Nel caso di commissione di uno dei reati citati e in assenza del predetto modello, le sanzioni previste possono essere suddivise in:
finanziarie: sanzioni pecuniarie e confisca;
strutturali: sanzioni interdittive e commissariamento;
stigmatizzanti: pubblicazione della sentenza.
La sanzione pecuniaria viene sempre applicata. I commi 2 e 3 dell’art. 10 stabiliscono il sistema di commisurazione della pena pecuniaria, lasciando particolare discrezionalità all’Autorità Giudiziaria che deve prima definire l’ammontare di ogni singola quota tra un minimo di € 258 e un massimo di € 1.549 per poi stabilire il numero delle quote tra un minimo di cento e un massimo di mille.
A ciò si aggiunga la confisca, anche per equivalente, del profitto o del prezzo dell’illecito oltre alle pene interdittive ove previste (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da finanziamenti, contributi e sussidi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare i proprio prodotti).
Nei casi più gravi, ai sensi dell’art. 16, le sanzioni interdittive possono essere applicate in via definitiva.

Il modello 231 è un documento ove vengono individuate le principali aree di rischio-reato (con la cc.dd. mappatura dei rischi) e predisposti dei protocolli e delle modalità di comportamento finalizzati a prevenire la commissione degli illeciti che determinano la punibilità dell’ente.
Molteplici sono le ragioni per cui si ritiene necessaria l’adozione di un modello per il futuro dell’impresa:
• L’adozione e la corretta applicazione di un modello organizzativo, unitamente ad un costante monitoraggio da parte dell’OdV, in primo luogo, eviterebbe le sanzioni di cui si è detto.
• In ottica preventiva consentirebbe un costante monitoraggio delle aree sensibili consentendo, nel medio – lungo periodo, di apportare maggiore efficienza dei sistemi governance e, conseguentemente, un risparmio di spesa.
• Benché non imposto obbligatoriamente dalla legge, in molte regioni d’Italia si registra l’intenzione del legislatore regionale di prevedere, come requisito necessario per l’ammissione a gare di evidenza pubblica e bandi di finanziamenti, l’adozione del modello 231 (già previsto dalla Regione Lombardia dal 2010, più recentemente dalla Regione Liguria e dalla Regione Calabria).
• Da ultimo, l’adozione del modello 231 è spesso richiesto come elemento preferenziale da diversi partner privati internazionali nella scelta dei loro interlocutori.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), affinché operi il meccanismo di esclusione della punibilità prevista dalla citata norma, non è sufficiente la mera “adozione ed efficace attuazione” del modello organizzativo ma è altresì indispensabile l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri, con il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello.
Più nel dettaglio l’OdV deve:
• Sull’osservanza del modello da parte di amministratori, dipendente, consulenti e quanti altri siano tenuti ad ottemperare alle regole ivi contenute;
• Sull’effettività e sull’adeguatezza del modello alla prevenzione dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
• Sull’adeguamento del modello al mutamento delle esigenze, delle attività e delle caratteristiche aziendali;
• Sulla rispondenza del modello alle variazioni della normativa di riferimento.

L’OdV può avere una composizione monocratica o collegiale. La forma monocratica è sufficiente per gli enti di piccole dimensioni. Si ritengono tali, secondo la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, quelle che hanno un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49 unità.
Nel caso in cui la società abbia dimensioni maggiori di quelle riportate si ritiene auspicabile l’adozione di un Organismo di Vigilanza collegiale.
Quanto ai requisiti la legge impone che i membri dell’OdV debbano essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
• autonomia,
• indipendenza,
• continuità d’azione,
• professionalità.
Per tali ragioni, benché il comma 4 dell’art. 6 prevede ala possibilità che a ricoprire il ruolo di OdV nelle società di piccole dimensioni sia l’organo dirigente o il collegio sindacale nelle società di capitali (comma 4bis), si ritiene sempre preferibile che il compito sia affidato ad un soggetto esterno o, nei casi di organismo collegiale, che la maggioranza dei membri sia estranea alla societas.
Al fine di garantire l’indipendenza, l’autonomia e la continuità d’azione, l’incarico conferito ad un professionista deve essere determinato nel tempo (annuale o pluriennale) e può essere revocato solo per giusta causa o per sopravvenuta incompatibilità.
Il compenso deve essere predeterminato e non può essere modificato in corso di mandato.

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